IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno LVI, 2014, Numero 3, Pagina 307

 

 

UN “MECCANISMO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ”
PER I CITTADINI EUROPEI*

 

 

Il nuovo Parlamento europeo e la nuova Commissione dovranno porsi come obiettivo prioritario della legislatura la seconda delle unioni previste dal Blueprint della Commissione: quella fiscale. Si tratta del passaggio decisivo verso l’unione politica ed economica, e quindi per la costituzione di un primo nucleo federale. Il programma è stato fatto proprio da Juncker e il Consiglio europeo di ottobre potrà essere l’occasione per compiere un primo passo avanti. Con questo documento i federalisti intendono contribuire al dibattito con una proposta per avviare la nascita di un pilastro fiscale europeo.

 

1. Ad oggi, non si può ancora parlare di un’economia europea come invece si parla di un’economia americana. Il mercato e la moneta, da soli, non danno vita ad un’economia europea, anche se il primo ha svolto un ruolo decisivo nella fase dell’integrazione negativa e la seconda ha consolidato il mercato interno dell’eurozona. In Europa vi sono ancora 28 economie nazionali e solo a partire dalla nascita dell’euro si può cominciare a parlare di strumenti europei di governo per l’eurozona. Quest’ultima, con la crisi economico-finanziaria, ha compiuto importanti passi avanti che l’hanno consolidata istituendo, per la prima volta, dei meccanismi di solidarietà, come il Meccanismo europeo di stabilità, le Outright Monetary Transactions annunciate dalla BCE e il Fondo di risoluzione bancaria, primo esempio di mutualizzazione dei rischi su scala europea. Queste misure hanno stabilizzato il sistema finanziario e, indirettamente, l’economia reale, ma non sono ancora state approntate misure di solidarietà rivolte ai cittadini europei in quanto tali e autonome politiche europee di crescita. Infatti, come ci insegna l’esperienza degli USA che, con il New Deal e il Social Security Act, hanno superato la prova della solidarietà tra i cittadini dei diversi Stati, la dimensione europea dell’economia si affermerà solo se sarà oggetto di una politica pubblica europea, in grado di fornire beni pubblici ai cittadini e un indirizzo europeo al sistema economico.

 

2. Nell’illusoria convinzione che la crescita economica dipenda solo da loro, i governi pensano a misure nazionali, come la richiesta di una maggior flessibilità nell’interpretazione del Fiscal Compact; oppure, nel migliore dei casi, ipotizzano interventi europei di grandi dimensioni che nessuno però realizza. Come aveva già sostenuto Tommaso Padoa-Schioppa, all’Europa deve competere la politica della crescita, agli Stati la politica del risanamento. Oggi dobbiamo aggiungere che l’Europa in quanto tale — e non solo gli Stati —, deve anche farsi carico delle difficoltà dei cittadini europei più colpiti dalla crisi e sottolineare che il punto decisivo non è la dimensione degli interventi, bensì la procedura europea da seguire per finanziarli e attivarli e per ristabilire così un clima di fiducia europeo.

 

3. Come federalisti riteniamo che l’eurozona plus, da un lato debba dare ai cittadini europei il segnale della solidarietà europea, finanziariamente sostenibile, con l’istituzione di una Eurozone Unemployment Insurance e, dall’altro, debba dare il segnale al mercato che c’è una guida anche a capo dell’economia reale e non solo di quella monetaria, promuovendo direttamente dei progetti di investimento. Occorrerebbe pertanto istituire un capitolo specifico nel bilancio UE per l’eurozona plus denominato Meccanismo europeo di solidarietà, al di fuori dei vincoli del Quadro finanziario pluriennale, a cui deve far capo un Fondo distinto per ognuno dei due interventi. La legittimazione del voto europeo di cui gode il nuovo Presidente della Commissione europea, è la base politica di questa rivendicazione.

 

4. L’esperienza della politica americana di sostegno alla disoccupazione è un utile punto di riferimento. Intanto, essa ci indica che il problema non è l’uniformità della legislazione sociale a livello continentale: negli USA sussistono ben 53 diverse legislazioni statali che peraltro differiscono tra loro su punti sostanziali. In secondo luogo, entro certi limiti, non è neppure un problema di dimensione degli stanziamenti a livello federale. Nel 2013, i pagamenti a valere sull’Unemployment Compensation Fund, sono stati a carico del governo federale per 5,3 mld. di dollari e per 50,7 mld. a carico degli Stati. Il governo federale americano interviene con misure aggiuntive, gli Extended Benefit, quando il tasso di disoccupazione di uno o più Stati supera il 5%. In questo caso, il Tesoro federale copre il 50% del costo addizionale e per un numero limitato di settimane. Nel 2010, anno di massimo esborso di sussidi a favore dei disoccupati, in seguito ad una decisione del Congresso gli USA hanno versato circa 117 mld. di euro, il 60% dei quali a carico del governo federale. Nello stesso anno, i soli governi dell’eurozona hanno pagato 143 mld. di euro di sussidi.

 

5. Già nel 1975, un rapporto della Commissione europea, Economic and Monetary Union 1980 (Rapporto Marjolin), aveva sostenuto che la realizzazione dell’UEM avrebbe dovuto prevedere l’istituzione di un sussidio europeo alla disoccupazione, non solo per promuovere l’adesione dei cittadini al progetto europeo, ma anche per attenuare, con misure europee, le conseguenze delle ristrutturazioni aziendali incoraggiate dal mercato interno e dalla moneta unica, i cui costi sarebbero ricaduti unicamente sui singoli Stati nazionali. Tale indicazione è stata ripresa, più recentemente, dal Blueprint della Commissione e dal Rapporto del Consiglio europeo su un’autentica unione economico-monetaria. Elemento comune a questi contributi è l’intervento europeo, che deve essere temporaneo e riguardare la disoccupazione a breve termine. L’intervento, attuato dall’eurozona plus e costituito da un contributo pro-capite minimo europeo ad integrazione di quello nazionale, avrebbe luogo in due casi: a) un sostegno alla disoccupazione a breve termine dei paesi in cui il suo livello, nei due anni precedenti l’assegnazione del sussidio, abbia superato una determinata soglia, in ipotesi il 10%, che già è il doppio di quella prevista negli USA; b) un sostegno alla disoccupazione dei paesi che sottoscrivono un Piano di riforme. In quest’ultimo caso, qualora il paese interessato non dovesse attuare il Piano, i contributi diverrebbero un prestito da rimborsare. Nel caso in cui un paese si trovasse con un tasso di disoccupazione superiore alla soglia sopra indicata e fosse contemporaneamente oggetto del Piano, i due tipi di intervento si sommerebbero.

 

6. Per quanto riguarda il finanziamento di questi interventi, in attesa che l’eurozona definisca un regime minimo europeo di assicurazione contro la disoccupazione e la modalità di finanziamento della quota di contributo di competenza europea, i federalisti propongono che vengano utilizzati i proventi della tassa sulle transazioni finanziarie (TTF). Il loro impiego deve però essere l’esito di una decisione europea, legittimata democraticamente. Occorrerebbe quindi che, su proposta della Commissione, la ripartizione tra il livello europeo e quello nazionale del gettito della tassa, sia frutto di un voto vincolante, oltre che dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo. La misura entrerebbe in vigore una volta che sia stata approvata dalla maggioranza dei parlamenti degli Stati che rappresentano la maggioranza della popolazione dei paesi partecipanti. Per i paesi che fanno parte dell’eurozona, ma che non hanno aderito alla Direttiva sull’istituzione della TTF, l’adesione a quest’ultima sarà una condizione vincolante per beneficiare dei sussidi alla disoccupazione. Si stima che l’esborso, a seconda delle ipotesi prese in considerazione, sia pari a 5-15 mld. di euro, sensibilmente inferiore al gettito previsto dalla tassa sulle transazioni finanziarie, stimato dalla Commissione europea in 30-35 mld. di euro. È possibile che l’attuazione di questo meccanismo richieda una modifica dei trattati. Si ritiene tuttavia che la procedura di modifica possa essere quella semplificata, come avvenuto per l’istituzione del Meccanismo europeo di stabilità. Nel caso in cui non si superi lo scoglio dell’unanimità, si seguirà la strada che ha portato all’istituzione del Fiscal Compact, preservando comunque il ruolo appena visto del Parlamento europeo.
 

7. La seconda misura è quella dell’avvio di un Piano europeo di investimenti. Perché essa rappresenti un’inversione di tendenza rispetto alle iniziative fino ad ora previste, che sono un compromesso tra priorità nazionali, il Piano deve essere promosso e gestito dalla Commissione in base a priorità europee, per dare al mercato il segnale che l’economia europea è governata da istituzioni europee. Una proposta dei federalisti, coerente con il piano di investimenti annunciato da Juncker, consiste nell’istituzione diun’Impresa comune europea con il compito di realizzare investimenti in R&S ed i missing links nel settore energetico e una Riserva strategica nel settore del petrolio e del gas sul modello della Strategic Petroleum Reserve americana e cinese, in modo da promuovere una politica europea di transizione energetica. I progetti di investimento dovrebbero promuovere l’attuazione di un’Unione europea dell’energia e, quindi, la solidarietà e la sicurezza dell’approvvigionamento energetici dei paesi partecipanti. La maggioranza assoluta (51%) della nuova Impresa comune, così come dei suoi organi sociali, dovrà essere della Commissione europea, in modo che prevalga de iure e de facto l’interesse comune europeo. Del resto, la legittimazione democratica in capo all’attuale Presidente della Commissione, autorizza questa richiesta. Il capitale dell’Impresa comune dovrebbe essere di 10-20 mld di euro, in modo che, con una leva accettabile — rispetto ai livelli correnti — si possano mobilitare 100-200 mld. di euro. La remunerazione del capitale e il servizio del debito saranno assicurati, come previsto anche dall’Impresa comune “Galileo”, da un canone applicato all’uso delle infrastrutture energetiche. La quota capitale della Commissione sarà finanziata da una parte del gettito della tassa sulle transazioni finanziarie. Anche in questo caso, l’adesione al Piano di investimenti da parte dei paesi che non hanno ancora aderito alla direttiva sulla TTF dovrà richiederne l’adozione. L’avvio dell’Impresa comune nel settore dell’energia non richiede modifiche dei trattati e può essere deciso a maggioranza, mentre il suo finanziamento può richiederne la modifica.

 


*Si tratta di un Reflection paper a cura di Domenico Moro, presentato in occasione della riunione della Direzione nazionale del MFE svoltasi a Milano il 20 settembre 2014

 

 

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