IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno XXXIII, 1991, Numero 1 - Pagina 63

 

 

NOTA SULLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLA CEE E SULL’UNIONE POLITICA*

 

 

1. Il punto d’arrivo.

 

Nel momento in cui la Comunità europea si pone formalmente gli obiettivi simultanei di completare l’Unione economica e monetaria, di riformare le proprie istituzioni e di conseguire l’Unione politica, occorre aver chiaro il punto d’arrivo di un processo storico avviato quarant’anni orsono. In Europa non si sta realizzando soltanto un mercato comune, uno spazio di libero scambio; si sta costruendo una nuova realtà economica e politica dotata di proprie istituzioni, che ha ormai al suo attivo grandi successi e che è in grado di sviluppare enormi potenzialità ulteriori sia all’interno del nostro continente che nel mondo; una realtà lucidamente intuita dai padri fondatori, da Jean Monnet a Paul Henri Spaak, da Konrad Adenauer ad Altiero Spinelli.

Il punto d’arrivo – non importa quanto vicino o quanto lontano nel tempo: si potrebbe pensare all’inizio ormai prossimo del terzo millennio, al 1° gennaio 2000 – può venir sintetizzato nella formula «Federazione europea» o in quella «Stati Uniti d’Europa», nelle quali si compendiano i due elementi fondamentali che già ora caratterizzano la costruzione comunitaria: la gestione in comune di taluni fondamentali settori della vita collettiva e il mantenimento di tradizioni politiche, culturali e civili differenziate, che sono il risultato di una storia secolare.

Occorre avere ben chiara la coscienza del momento storico eccezionale in cui l’Europa si trova. Una congiuntura interna ed internazionale così favorevole al completamento del disegno d’Unione potrebbe non ripresentarsi mai più.

 

2. I principi costituzionali.

 

La struttura costituzionale dell’Europa unita deve fondarsi sul principio di sussidiarietà, così da affidare alle competenze e alle istituzioni comunitarie soltanto le decisioni che non possano efficacemente venir assunte dai singoli Stati della Comunità.

La costituzione avrà dunque carattere federale (con alcune competenze della Comunità limitate ma reali, altre affidate agli Stati ed agli organi territoriali inferiori, altre ancora all’autonomia dei gruppi sociali), ma non si identificherà con nessuno dei modelli storici esistenti. Il modello europeo dovrà venir costruito ex novo, partendo da una realtà comunitaria in costante evoluzione, che presenta numerosi aspetti originali.

Dovranno comunque valere alcuni principî fondamentali che l’Europa del passato ha saputo creare e che costituiscono irrinunciabili conquiste di civiltà: in particolare, il principio della sovranità popolare e quello della separazione (meglio: del bilanciamento) dei poteri. Ciò comporta 1’adozione di riforme incisive dell’ordinamento comunitario attuale.

 

3. Il completamento dell’Unione economica e monetaria.

 

Le linee dell’Unione monetaria sono state tracciate nel Rapporto Delors, le tappe sono state indicate, le istituzioni ormai definite. La conferenza intergovernativa preannunciata nel Vertice di Dublino avrà il compito di mettere a punto il Trattato istitutivo dell’Unione stessa nei suoi aspetti monetari, istituzionali e procedurali, secondo il preciso mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Roma del 27-28 ottobre 1990: Banca centrale europea da istituire nel 1994, inizio della terza fase nel 1997, moneta unica (Ecu) quale traguardo finale. Uno statuto della futura Banca centrale è stato compiutamente elaborato dal Comitato dei dodici governatori.

L’Unione economica richiede a sua volta una serie di integrazioni per venir completata. L’obiettivo del mercato unico impone la difficile messa a punto di moduli di armonizzazione fiscale accettabili dai dodici paesi. Una volta realizzato, il mercato unico renderà urgente l’esigenza di un congruo potenziamento della politica sociale e della politica regionale della Comunità, se si vorranno evitare tensioni sociali e raggiungere traguardi di equità. A ciò si aggiunge la necessità di destinare risorse ulteriori alla politica dell’ambiente ed alle tecnologie d’avanguardia: energia, informatica, telematica, ricerche spaziali ed altri settori nei quali gli sforzi e gli investimenti isolati dei singoli Stati non sono in grado di conseguire la dimensione ottimale. Risulta allora evidente che il bilancio comunitario dovrà crescere secondo linee analoghe a quelle a suo tempo indicate nel Rapporto MacDougall. Occorrerà definire misure e procedure dell’aumento delle risorse proprie della Comunità e di un suo autonomo potere impositivo.

Tutto ciò richiede la definizione e l’avvio di un vasto insieme di misure che includono modifiche dei Trattati, direttive legislative comunitarie, decisioni operative.

 

4. La riforma delle istituzioni comunitarie: democrazia ed efficienza.

 

Il Vertice di Dublino ha posto l’accento su due esigenze cui dovrà dare risposta la riforma delle istituzioni comunitarie: l’esigenza di una maggiore democrazia e quella di una maggiore efficienza.

La prima esigenza può venir soddisfatta soltanto istituendo un legame diretto tra la sovranità popolare e il governo della Comunità. Come l’elezione nazionale determina la formazione dell’esecutivo e del legislativo dei singoli Stati, e l’elezione regionale e comunale la formazione degli organi di regioni e comuni, così l’elezione europea deve costituire la fonte primaria del governo e della legislazione della Comunità.

Due modelli sono ipotizzabili: che vi sia una doppia elezione (per il Parlamento e per il capo dell’esecutivo europeo: come avviene in Francia e negli Stati Uniti) ovvero che l’elezione sia una sola (per il Parlamento europeo). La prima ipotesi sembra difficilmente praticabile a livello europeo. E allora i principî della democrazia esigono che il Parlamento europeo non soltanto venga pienamente associato all’esercizio della funzione legislativa e di bilancio, ma altresì che esso contribuisca in misura significativa alla nomina dell’esecutivo comunitario ed all’approvazione del suo programma di governo. Solo così si potrà giungere, in seno al Parlamento europeo, alla formazione di maggioranze di governo e di minoranze di opposizione agenti secondo la normale dialettica della democrazia politica, in cui trovano sbocco positivo le forze e le tendenze presenti nella società civile. Ad ogni elezione europea saranno i risultati del voto popolare a determinare le future maggioranze, e perciò le scelte di fondo del Parlamento eletto, come esige la democrazia. Le linee ipotizzabili per la riforma istituzionale possono essere varie, tutte accettabili purché siano coerenti con il principio fondamentale: al livello europeo la legittimazione democratica nella sua misura piena è costituita soltanto dall’elezione europea, alla quale gli elettori dei diversi paesi prendono parte come un unico insieme, come un solo «popolo di popoli».

Non meno essenziale è realizzare compiutamente un secondo postulato delle moderne democrazie, che risiede nella separazione dei poteri, o meglio nel bilanciamento tra i poteri: la medesima funzione (legislativa o esecutiva) può sì venir ripartita tra organi costituzionali differenti, ma nessun organo può cumulare in sé in modo esclusivo o prevalente più funzioni. Si tratta di un principio fondamentale a tutela della libertà dei cittadini. L’Europa comunitaria conosce, nella sua attuale struttura istituzionale, la preponderanza di un organo (il Consiglio dei Ministri, dotato di competenze legislative e di governo) rispetto ad altri organi (la Commissione e il Parlamento europeo). Sul terreno economico e monetario – diversa è per ora la prospettiva sul terreno della sicurezza e su quello dei rapporti esterni – un riequilibrio si impone. Tale obiettivo potrà verosimilmente venir conseguito soltanto nell’ambito di un processo di crescita globale della Comunità: ai maggiori poteri da conferirsi al Parlamento europeo ed alla Commissione farebbe così da contrappeso un Consiglio (europeo e dei Ministri) a sua volta potenziato in virtù dell’attribuzione di nuove competenze in materia di politica estera e di sicurezza.

La seconda esigenza può venir soddisfatta mediante l’adozione di procedure decisionali più efficaci di quelle odierne. E’ di importanza fondamentale che le decisioni in seno agli organi della Comunità possano sempre essere prese a maggioranza, semplice o qualificata a seconda dei casi. Tale principio deve operare anche quanto al dinamismo evolutivo della Comunità: sia riguardo ai poteri impliciti (con conseguente adozione del principio maggioritario nella procedura dell’art. 235 del Trattato), sia con riguardo alle future modifiche dei Trattati comunitari (con conseguente riforma in senso pro-maggioritario dell’art. 236 del Trattato). Tutto ciò risponde anche a un’esigenza di democrazia, perché il diritto di veto rende i più prigionieri della volontà contraria dei meno, quando non addirittura di uno solo; e perché nei settori affidati, per decisione concorde degli Stati, alla competenza comunitaria l’interesse comune deve prevalere sugli interessi particolari dei singoli, come d’altronde avviene all’interno di un singolo Stato nei rapporti con le regioni.

Nei settori in cui la competenza concorrente tra Comunità e Stati può rendere in qualche caso impossibile al rappresentante di uno Stato membro di sottomettersi alla volontà della maggioranza degli altri Stati (tipico il caso della normativa fiscale) occorrerà meglio definire, con Trattato, i rispettivi ambiti di competenza ed anche le procedure di concertazione tra i due livelli, in modo da consentire che al livello europeo possano essere assunte le necessarie decisioni secondo la normale fisiologia degli organi collegiali, e cioè a maggioranza.

 

5. La riforma delle istituzioni comunitarie: le funzioni e gli organi.

 

I due principi della sovranità popolare e del bilanciamento dei poteri comportano una parziale ridistribuzione delle competenze tra gli organi della Comunità. Due modelli sono ipotizzabili:

I) La funzione legislativa in senso proprio (cioè la discussione pubblica e l’approvazione di norme generali innovative rispetto al diritto preesistente) deve venir esercitata congiuntamente da un organo che rappresenti il popolo (dunque il Parlamento europeo) e da un organo che rappresenti gli Stati. Se il Consiglio conserverà – e anzi accrescerà in nuove direzioni: la politica estera, la sicurezza – le proprie competenze di alta autorità di governo della Comunità, dovrà in compenso spogliarsi delle competenze propriamente legislative. La seconda Camera legislativa potrebbe allora essere costituita da un Senato composto (in tutto o in gran parte) da parlamentari nazionali: ciò consentirebbe un collegamento organico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, particolarmente importante nei casi in cui vi sia competenza concorrente tra la comunità e gli Stati. L’iniziativa legislativa potrebbe rimanere alla Commissione, ma al Parlamento europeo dovrebbe essere consentito di esercitare nei confronti di questa, quando lo ritenesse opportuno, un potere di impulso, e così pure nei confronti del Consiglio europeo riguardo all’iniziativa di modifica dei Trattati o di nuovi Trattati comunitari. Per evitare tempi lunghi e procedure inutilmente complesse, si potrebbe concepire che la seconda Camera fosse sempre tenuta a pronunciarsi sulle leggi relative a materie di competenza concorrente con gli Stati membri e su quelle di rilevanza costituzionale (leggi organiche), e sulle altre solo ove una parte dei suoi membri (per esempio un terzo) lo richiedesse in modo espresso. Per i casi di conflitto tra i due organi legislativi si dovranno prevedere meccanismi di concertazione, ma in ogni caso una decisione positiva non potrà essere presa contro la volontà del Parlamento europeo. Quanto alla tipologia normativa, legislazione comunitaria esaustiva, leggi-quadro comunitarie, concorrenza tra norme nazionali costituiranno un insieme integrato. Potrà essere opportuno prevedere procedure e requisiti differenti per le leggi comunitarie fondamentali di rilevanza costituzionale (leggi organiche) e per le leggi ordinarie.

La funzione regolamentare, che stabilisce i modi di attuazione delle norme generali, può con vantaggio venire affidata ad organi diversi da quelli propriamente legislativi: essa potrebbe spettare al Consiglio, su progetti predisposti dalla Commissione.

Le decisioni di governo e gli atti esecutivi sarebbero ripartiti tra il Consiglio e la Commissione, non diversamente da quanto ora accade. Il Consiglio europeo rivestirebbe il ruolo di presidenza collegiale della Comunità. Il Consiglio (europeo e dei Ministri) dovrebbe costituire l’organo di compensazione per il contenzioso politico tra gli Stati membri nonché l’organo deputato alla messa a punto dei nuovi Trattati comunitari, una sorta di conferenza intergovernativa permanente. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei Ministri manterrebbero un potere di iniziativa politica, avrebbero un ruolo nella procedura di nomina della Commissione congiuntamente al Parlamento europeo, eserciterebbero per un tempo verosimilmente non breve le funzioni di politica estera e di difesa via via assunte dall’Europa. La Commissione svolgerebbe le normali funzioni di governo sul terreno dell’economia comunitaria. Il suo presidente dovrebbe essere proposto dal Consiglio europeo; gli altri membri potrebbero venir proposti dal presidente sentito il Consiglio, e approvati – unitamente al presidente – dal Parlamento europeo, il quale dovrebbe altresì votare la fiducia al programma di legislatura della Commissione e approvare il bilancio. Nell’ambito delle competenze comunitarie, la Commissione dovrebbe venir dotata di alcuni strumenti di azione e di coazione diretta sul territorio. Per le funzioni aggiuntive di politica estera e di sicurezza la Commissione fungerebbe invece da mero organo tecnico del Consiglio: ciò è importante perché la creazione di strutture collaterali di supporto al Consiglio potrebbe risultare distruttiva e in ogni senso costosa per la Comunità. Per certi settori la formula dell’Agenzia potrà rivelarsi funzionale, a condizione di venir raccordata con gli organi comunitari nella dipendenza gerarchica e nella responsabilità politica.

II) E’ concepibile anche una diversa ripartizione di funzioni. Il Consiglio dei Ministri potrebbe mantenere le sue competenze legislative, esercitandole (con deliberazioni prese a maggioranza) in codecisione e cooperazione con il Parlamento europeo, divenuto ormai organo legislativo a pieno titolo come si è detto. In tal caso le competenze di governo (e probabilmente anche le potestà regolamentari) dovrebbero spettare alla Commissione e non al Consiglio. Il Consiglio dei Ministri costituirebbe infatti la seconda Camera legislativa (e potrebbe giungere in prospettiva a trasformarsi in una vera Camera degli Stati). Esso manterrebbe frattanto le funzioni congiunte di organo legislativo e di organo di governo per i settori nuovi, cioè per la politica estera e per la sicurezza. Il Consiglio europeo eserciterebbe il ruolo di presidenza collegiale della Comunità, con il potere di designare il presidente della Commissione. Il Parlamento europeo voterebbe la fiducia alla Commissione e al suo programma di governo.

Se a favore della prima soluzione sta il fatto che essa coinvolge i Parlamenti nazionali nella costruzione europea, e che riserva al Consiglio una serie di alte funzioni di governo consone alla composizione e alla natura di questo organismo, si deve osservare che il secondo modello è caratterizzato da una logica lineare nella ripartizione delle funzioni tra Commissione e Consiglio dei Ministri, il che lo rende preferibile in linea di principio.

Le funzioni giurisdizionali dovranno essere svolte, in due istanze, da Corti di primo grado e dalla Corte di Giustizia. Alla Corte di Giustizia dovrebbe spettare inoltre l’importante funzione di controllo di costituzionalità a livello europeo. Anche i principi fondamentali della costituzione comunitaria (sussidiarietà, primato del diritto comunitario, rapporti tra Stati membri, Comunità e Unione europea, poteri impliciti e così via) sarebbero dunque soggetti all’interpretazione della Corte.

 

6. Verso l’Unione politica.

 

Quando ci si pone l’obiettivo dell’Unione politica occorre tenere presente che la Comunità, con le sue competenze e le sue politiche attuali, già costituisce sotto molti rispetti un’unità nei riguardi del mondo esterno: l’economia è una parte essenziale della politica. In questa prospettiva, il completamento dell’Unione economica e monetaria farà per ciò stesso conseguire un grado molto rilevante di unità politica. L’Europa di oltre trecento milioni di consumatori inseriti in un mercato unico, l’Europa dell’industria, dei servizi, della ricerca scientifica e tecnologica, l’Europa dotata di una moneta in grado di competere vittoriosamente con il dollaro, questa Europa – una volta attuate le riforme istituzionali di cui si è detto – sul terreno economico agirà all’esterno come una compagine unitaria, dotata di propri organi decisionali e di una propria linea politica.

Quanto all’estensione eventuale delle competenze comunitarie a campi quali la sanità, l’educazione, il sistema penale, la procedura civile e così via, occorrerà compiere una serie di analisi specifiche sulla base del principio di sussidiarietà per stabilire se e dove sia opportuno un intervento normativo al livello europeo. Così pure riguardo ai profili fondamentali di una futura cittadinanza europea.

Il futuro Trattato sull’Unione dovrà contenere l’indicazione dei settori da includere nella costruzione europea. I paesi che lo sottoscriveranno si impegneranno sin dall’inizio a percorrere l’intero cammino sino al punto d’arrivo finale. Il riparto delle competenze tra il livello nazionale e il livello europeo potrà venir messo a punto facendo ricorso a una serie di strumenti complementari: a) un trattato-quadro, ove siano fissati i campi e taluni principî; b) trattati specifici, forse da realizzare con meccanismi più snelli rispetto alla procedura delle ratifiche parlamentari; c) legislazione e regolamenti comunitari; d) atti di governo comunitari; e) attuazione nazionale di direttive comunitarie; f) pronunce della Corte di Giustizia.

Sul terreno della sicurezza e della difesa – ove l’Europa non ha sinora espresso se non parziali e frammentari tentativi di coordinamento – si deve prevedere che una forza europea di difesa venga a costituirsi seguendo linee evolutive non dissimili rispetto a quelle che hanno caratterizzato la genesi della Comunità e la sua evoluzione verso l’Unione. E’ immaginabile che la difesa comune venga affidata, per un tempo intermedio da definire, al coordinamento confederale del Consiglio europeo e dei Ministri (deliberante a maggioranza), prima di venir trasferita a livello federale. E così pure la politica estera comunitaria. La Commissione potrebbe fungere da organo esecutivo e tecnico. Gli sviluppi straordinari verificatisi nell’Est europeo impongono d’altronde sin d’ora una riconsiderazione globale del tema della sicurezza, tale da garantire congiuntamente i paesi europei, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti.

Non è affatto scontato, tuttavia, che l’Europa debba dotarsi di una propria forza di dissuasione nucleare. Vi sono al contrario buone ragioni per sostenere che la posizione dell’Europa unita sarebbe addirittura politicamente più forte – anche nei confronti del Terzo mondo – qualora essa decidesse di rinunciare alla dissuasione nucleare nella prospettiva di un controllo internazionale, liberamente accettato, sull’uso della forza. Il ruolo dell’ONU potrebbe venir potenziato in misura rilevantissima, qualora l’Europa federale perseguisse questa linea. Si dischiuderebbe a questo punto, per impulso dell’Europa, la via che potrebbe condurre un giorno alla scomparsa della guerra dalla storia dell’umanità, analogamente a quanto storicamente è accaduto all’interno dei singoli Stati.

L’Europa non potrà certo fare a meno di aprire la porta agli altri Stati del continente che via via aspireranno ad entrare a far parte dell’edificio comunitario accettando i vincoli e gli oneri necessari a questo fine. A regime, l’Europa unificata su base federale potrà riunire più di venti Stati ed oltre mezzo miliardo di uomini.

 

7. Le procedure.

 

Non meno importanti dei principî costituzionali e dei nuovi settori di azione e di gestione comune sono i principî procedurali da adottare per gli sviluppi futuri della Comunità. Si possono menzionare, al riguardo, alcuni punti:

a) Gradualità. La costruzione europea si sta realizzando (e dovrà proseguire) per tappe successive, secondo un’intuizione dei padri fondatori che si è dimostrata feconda: dal carbone e acciaio all’unione doganale, al mercato unico, all’unione monetaria, al completamento dell’unione economica con le sue implicazioni di politica sociale e regionale, alla difesa comune, sino alla piena Unione politica. L’evoluzione delle istituzioni e i progressi del diritto comunitario procedono di pari passo con l’ampliamento delle competenze e con l’estensione geografica della Comunità.

b) Dinamismo evolutivo. Il sistema delle istituzioni comunitarie è strutturato in modo da generare continuamente nuove spinte in avanti verso il completamento della costruzione europea. La Commissione ha sinora svolto (e dovrà continuare a svolgere) un ruolo essenziale a questo riguardo.

c) Coerenza istituzionale. Il principio della gradualità e quello del dinamismo evolutivo comportano come conseguenza che la Comunità, nell’affrontare via via nuovi compiti, non metta in opera strutture istituzionali tra loro contraddittorie o comunque superflue. Occorrerà pertanto avvalersi ove possibile della Commissione e dei suoi uffici per implementare le nuove politiche comunitarie, ovvero di Agenzie responsabili verso la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.

d) Geometria variabile. L’esempio del Sistema monetario europeo ha dimostrato come sia possibile aprire nuovi fronti di integrazione senza la necessità di includere sin dall’inizio tutti i membri della Comunità, qualora alcuni di essi non desiderino parteciparvi. A condizione che l’ingresso resti sempre aperto senza discriminazione alcuna, la geometria variabile può costituire uno strumento prezioso per avanzare. Tale principio dovrebbe valere anche nelle procedure di decisione che estendono le competenze e le politiche comunitarie, quanto meno sul terreno dell’economia: si dovrebbe pertanto abolire il requisito dell’unanimità richiesto dall’art. 236 per le modifiche del Trattato, e richiedere semplicemente la ratifica di un insieme di Stati la cui popolazione ammonti ai due terzi o ai tre quarti di quella totale della Comunità. Ove possibile, converrà naturalmente procedere con accordi unanimi, consentendo tuttavia a singoli Stati membri di dissociarsi almeno inizialmente dalla partecipazione effettiva alle nuove politiche (accordo sul disaccordo) pur avendo contribuito a definirne la cornice normativa e istituzionale.

e) Compatibilità della Comunità con l’Unione. Il progresso verso l’Unione europea (con le implicazioni istituzionali che si sono considerate) è giuridicamente compatibile – in base all’art. 41 della Convenzione di Vienna sui trattati internazionali – con il mantenimento del sistema e del diritto comunitario per quei paesi che non si ritenessero pronti o comunque interessati all’Unione. Vi è inoltre una compatibilità politica ed anche istituzionale: i medesimi organi potranno infatti assolvere alle due funzioni con procedure separate e distinte.

f) Cerchi concentrici. Nel rispetto dei principi di cui sopra, la Comunità potrà funzionare efficacemente adottando un sistema di cerchi concentrici: al centro il gruppo avviato verso l’Unione federale, quindi la Comunità dei Dodici (per il caso in cui taluno di essi voglia, almeno temporaneamente, evitare di procedere verso l’Unione), poi gli Stati dell’Europa del Nord e dell’Est che si preparano all’ingresso (cui si chiederebbe peraltro di sottoscrivere sin dall’inizio l’impegno a pervenire sino alla fase finale dell’Unione), infine gli Stati legati da un semplice vincolo permanente di associazione.

g) Ruolo costituente del Parlamento europeo. Al Parlamento dovrebbe essere affidato un ruolo specifico nell’elaborazione dei progetti di Unione europea e di riforma delle istituzioni comunitarie. Non va dimenticato che l’Atto Unico e l’avvio del mercato unico sono stati determinati proprio dal Parlamento europeo a seguito del suo progetto di Trattato d’Unione del 14 febbraio 1984; e che un paese della Comunità si è già pronunciato a grande maggioranza con voto a suffragio universale per l’attribuzione al Parlamento europeo di un mandato costituente. Già in occasione dell’Atto Unico, uno Stato membro della Comunità decise di subordinare la propria ratifica al voto favorevole del Parlamento europeo. La Conferenza intergovernativa potrà stabilire che il nuovo Trattato venga discusso e votato dal Parlamento europeo prima di venir sottoposto ai parlamenti nazionali per la ratifica.

h) Conferenza intergovernativa permanente. In questa fase dell’evoluzione comunitaria potrebbe essere utile individuare una procedura semplificata per la messa a punto delle modifiche di dettaglio rese necessarie dallo sviluppo in profondità e in estensione della Comunità, senza l’obbligo di ricorrere ogni volta al meccanismo complesso delle ratifiche. Si potrebbe pensare a riunioni congiunte di parlamentari europei e di parlamentari nazionali.

 

8. Conclusioni.

 

Il nuovo Trattato sull’Unione politica dovrebbe pertanto: 1) enunciare nel preambolo i principi costituzionali della sussidiarietà, della sovranità popolare e del bilanciamento dei poteri;

2) rendere generale la regola delle decisioni a maggioranza (semplice o qualificata a seconda dei casi) in seno al Consiglio dei Ministri, ivi comprese le ipotesi dell’art. 235 e dell’art. 236 (con riguardo alle ratifiche) del Trattato di Roma;

3) rendere generale la procedura della cooperazione associando pienamente il Parlamento europeo alla funzione legislativa e attribuendogli inoltre una facoltà di impulso nei confronti della Commissione quanto all’iniziativa legislativa;

4) attribuire alla Commissione (oltre all’iniziativa legislativa) il pieno potere esecutivo e regolamentare sul terreno dell’economia comunitaria, previo il voto di fiducia espresso dal Parlamento europeo alla Commissione e al suo programma di governo;

5) prevedere, insieme con l’attribuzione di un potere impositivo autonomo, un congruo aumento delle risorse proprie della Comunità per: lo sviluppo della politica regionale, sociale, tecnologica e dell’ambiente;

6) estendere le competenze del Consiglio ai settori della sicurezza e della politica estera, fissando le tappe che consentano la transizione dalla cooperazione all’Unione;

7) subordinare l’approvazione del nuovo Trattato e l’inizio delle procedure di ratifica al voto favorevole del Parlamento europeo.

 

Antonio Padoa Schioppa

 


* Documento elaborato in vista della convocazione della Conferenza intergovernativa sull’Unione politica europea.

 

 

 

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