IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno XVII, 1975, Numero 1, Pagina 65

 

 

PROGETTO DI CONVENZIONE SULL’ELEZIONE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO
 
 
Il vertice di Parigi, pur con le riserve della Gran Bretagna e della Danimarca, ha stabilito una procedura e un calendario per l’elezione europea. Queste decisioni sono riportate ai punti 12 e 13 del comunicato finale, che riproduciamo qui di seguito:
«12) I capi di governo hanno constatato che l’obiettivo fissato dal Trattato, dell’elezione a suffragio universale dell’Assemblea, dovrebbe essere realizzato al più presto possibile. Su questo punto, essi attendono con interesse le proposte dell’Assemblea, sulle quali auspicano che il Consiglio deliberi nel 1976. In questa ipotesi, l’elezione a suffragio universale diretto dovrebbe avvenire a partire dal 1978.
Poiché l’Assemblea si compone dei rappresentanti dei popoli degli Stati, uniti nella Comunità, è necessario che ogni popolo sia rappresentato in modo adeguato. L’Assemblea è partecipe dello sviluppo della costruzione europea. I capi di governo non mancheranno di prendere in considerazione i punti di vista che, nell’ottobre del 1972, le avevano chiesto di esprimere a questo proposito. (…)
(Dichiarazione della delegazione inglese. — Il primo ministro inglese ha dichiarato che il suo governo non intende impedire ai governi degli otto Stati membri di progredire nella via dell’elezione dell’Assemblea a suffragio universale. Per quanto lo concerne, il governo inglese non può prendere posizione sulla proposta in oggetto prima che il processo di rinegoziazione non sia stato completato e che i risultati relativi non siano stati sottoposti all’approvazione del popolo inglese).
(Dichiarazione della delegazione danese. — La delegazione danese non può, a questo stadio, impegnarsi a introdurre l’elezione a suffragio universale nel 1978).
13) I capi di governo constatano che il processo di trasformazione dell’insieme delle relazioni fra gli Stati membri, conformemente alle decisioni prese nell’ottobre 1972 a Parigi, è già cominciato e sono decisi a fare nuovi progressi in questa direzione. In quest’ottica ritengono opportuno che i Nove trovino al più presto un accordo su una concezione di insieme dell’Unione europea. A questo proposito… essi confermano l’importanza che attribuiscono ai rapporti delle istituzioni della Comunità. Chiedono all’Assemblea, alla Commissione e alla Corte di Giustizia di depositare i loro rapporti prima della fine del primo semestre del 1975. Essi convengono di incaricare il primo ministro del Belgio Tindemans di elaborare per i capi di governo, prima della fine del 1975, un rapporto di sintesi sulla base dei rapporti delle istituzioni e delle consultazioni che egli avrà con i governi e gli ambienti rappresentativi dell’opinione pubblica in seno alla Comunità».
Il 14 gennaio 1975 il Parlamento europeo ha approvato, con 107 voti favorevoli, 2 contrari e 17 astensioni, un progetto di Convenzione sulla elezione dei membri del Parlamento europeo stesso a suffragio universale diretto.
Riproduciamo qui di seguito questa importante risoluzione.
 
***
 
Il Parlamento europeo, vista la relazione della sua commissione politica, ribadisce il suo convincimento che il processo di unificazione europea può essere coronato da successo soltanto se i popoli interessati vi parteciperanno direttamente; ritiene pertanto che un Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto costituisce un elemento inalienabile per il conseguimento di ulteriori progressi nel settore dell’integrazione e per la realizzazione di un migliore equilibrio interistituzionale, su base democratica, tra gli organi della Comunità. In esecuzione del mandato affidatogli dai trattati istitutivi delle Comunità europee, consapevole della necessità di adeguare il progetto di convenzione presentato nel 1960 alla mutata situazione reale, sostituisce il progetto di convenzione approvato il 17 maggio 1960 con il seguente
 
 
Progetto di Convenzione sull’elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
Il Consiglio delle Comunità europee, risoluto a legittimare la missione del Parlamento europeo sulla volontà liberamente espressa dalle popolazioni degli Stati membri della Comunità europea; preoccupato di porre in rilievo il carattere rappresentativo del Parlamento europeo mediante elezioni a suffragio universale diretto dei suoi membri; visti gli articoli 21 (comma 3) e 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio; visti gli articoli 138 (comma 3) e 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea; visti gli articoli 108 (comma 3) e 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica; preso atto del progetto elaborato dal Parlamento europeo e da esso approvato il 14 gennaio 1975; stabilisce le seguenti disposizioni e le raccomanda all’approvazione degli Stati membri.
 
Capitolo I
Disposizioni generali
 
Articolo 1.
I rappresentanti dei popoli al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto.
 
Articolo 2.
1. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 23, Danimarca 17, Francia 65, Germania (R.F.) 71, Irlanda 13, Italia 66, Lussemburgo 6, Paesi Bassi 27, Regno Unito 67; totale 355.
2. Il Parlamento, la Commissione o il governo di ciascuno Stato membro possono presentare al Consiglio proposte di modifica del numero di rappresentanti previsto al paragrafo 1.
Per le modificazioni viene data corrispondente applicazione alla procedura prevista all’articolo 14 della presente convenzione.
 
Articolo 3.
1. I rappresentanti sono eletti per cinque anni.
2. La legislatura quinquennale inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.
 
Articolo 4.
1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono ricevere né istruzioni né mandato imperativo.
2. Le legislazioni nazionali assicurano ai rappresentanti le stesse garanzie di indipendenza e di immunità di cui godono i membri dei parlamenti nazionali.
 
Articolo 5.
1. La carica di rappresentante del Parlamento europeo è compatibile con quella di membro di un Parlamento nazionale.
 
Articolo 6.
1. La carica di rappresentante del Parlamento europeo è incompatibile con quella di: membro del governo di uno Stato membro; membro della Commissione delle Comunità europee; giudice, avvocato generale e cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee; membro della Corte dei conti delle Comunità europee; membro del Comitato consultivo della C.E.C.A. o del Comitato economico e sociale della C.E.E. e della C.E.E.A.; membro dei comitati od organismi creati, in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; membro del Consiglio d’amministrazione, del Comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.
2. Salvo l’entrata in vigore di norme particolari ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 della presente convenzione, trovano corrispondente applicazione le disposizioni dei singoli Stati membri sulle incompatibilità con il mandato parlamentare nazionale.
3. I rappresentanti del Parlamento europeo che, nel corso di una legislatura, sono chiamati a ricoprire uno degli incarichi summenzionati, sono sostituiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 12.
 
Capitolo II
Sistema elettorale
 
Articolo 7.
1. Il Parlamento europeo elabora entro e non oltre il 1980 un progetto di sistema elettorale uniforme. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, fissa le relative disposizioni e le raccomanda all’approvazione degli Stati membri, conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
2. Fino all’entrata in vigore del sistema elettorale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e con riserva delle altre disposizioni della presente convenzione, si applica il sistema elettorale previsto dalle disposizioni interne di ciascuno Stato membro.
 
Articolo 8.
Le disposizioni, che in ciascuno Stato membro disciplinano l’ammissione dei partiti politici alle elezioni si applicano per l’elezione del Parlamento europeo.
 
Articolo 9.
1. L’elezione del Parlamento europeo ha luogo in uno stesso giorno in tutti gli Stati membri.
2. Tuttavia, ogni Stato membro può decidere che le operazioni di voto si svolgano la vigilia o l’indomani del giorno stabilito, o si protraggano per due giorni consecutivi.
3. Il Consiglio stabilirà, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 14, una regolamentazione intesa a garantire che i risultati elettorali siano resi noti in una stessa data.
 
Articolo 10.
1. L’elezione del Parlamento europeo ha luogo al più tardi un mese prima della fine di ogni legislatura.
2. Il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo al giorno di scadenza del termine di un mese dalla data dell’elezione.
3. I poteri del Parlamento europeo uscente sono prorogati fino alla prima riunione del nuovo Parlamento.
 
Articolo 11.
Fino all’entrata in vigore del sistema elettorale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri eletti e decide sulle eventuali contestazioni.
 
Articolo 12.
Fino all’entrata in vigore del sistema elettorale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni della presente convenzione, si applicano le disposizioni interne di ciascuno Stato membro per l’attribuzione ad un nuovo titolare di un seggio resosi vacante nel corso di una legislatura.
 
Capitolo III
Disposizioni finali e transitorie
 
Articolo 13.
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 9, la prima elezione del Parlamento europeo avrà luogo al più tardi la prima domenica di maggio del 1978.
2. La data delle elezioni successive è fissata tenendo conto del disposto degli articoli 3, 9 e 10 e in conformità della procedura di cui all’articolo 11.
 
Articolo 14.
Qualora si faccia riferimento alla procedura di cui al presente articolo o qualora risultino necessarie ulteriori misure per l’elezione del Parlamento europeo a suffragio diretto conformemente alla presente convenzione, senza che siano stati previsti i poteri d’azione a tal uopo necessari, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta del Parlamento europeo e con il consenso di quest’ultimo, prende le disposizioni del caso. Il Consiglio, prima di pronunciarsi, deve consultare la Commissione.
 
Articolo 15.
1. In virtù della presente convenzione vengono abrogati il paragrafo 3 dell’articolo 21 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, il paragrafo 3 dell’articolo 138 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il paragrafo 3 dell’articolo 108 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
2. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 21 del trattato C.E.C.A., i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 138 del trattato C.E.E. e i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 108 del trattato C.E.E.A. saranno abrogati alla data stabilita all’articolo 10, paragrafo 2.
 
Articolo 16.
La presente convenzione è redatta in danese, francese, inglese, irlandese, italiano, olandese e tedesco, e i sette testi fanno ugualmente fede.
 
Articolo 17.
1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana che ne informerà gli Stati firmatari e le istituzioni delle Comunità europee.
3. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
 
***
 
Il Parlamento europeo dà mandato alla sua commissione politica di prendere tutti i contatti utili con il Consiglio e con gli Stati membri al fine di assicurare, entro il più breve termine, l’approvazione del presente progetto di convenzione; invita il Consiglio a prendere immediatamente gli opportuni contatti con il Parlamento europeo, qualora esso ritenga opportuno apportare delle modifiche al presente progetto di convenzione; incarica la sua commissione politica di elaborare una relazione complementare, qualora risulti necessario apportare modifiche al progetto del Parlamento; incarica la sua commissione politica di iniziare senza indugio i lavori preliminari per l’instaurazione di un sistema elettorale europeo; incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente al progetto di convenzione e alla relazione della commissione, al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
 

 

 

 

 

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