IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno XXII, 1980, Numero 1-2, Pagina 78

 

 

DOCUMENTI APPROVATI DAL X CONGRESSO DEL MFE
(BARI, 23-24 FEBBRAIO 1980)
 
IL FONDO MONETARIO EUROPEO E
LO SCUDO COME MEZZO DI PAGAMENTO INTERNAZIONALE.
PROPOSTE TECNICHE
 
 
Il ruolo del Fondo monetario europeo
 
1. Obiettivi del FME.
Il FME deve essere concepito come una istituzione in grado di gestire gli interventi di carattere monetario nella prima fase dell’Unione monetaria europea («pre-unione» secondo la terminologia di Corden).
Il FME deve però essere dotato di caratteristiche evolutive, che gli consentano di svolgere un ruolo sempre più complesso a mano a mano che procede la costruzione dell’UME.
 
2. Funzioni delle banche centrali.
Le banche centrali assolvono una serie di funzioni: banca delle banche; banca del Tesoro; gestione delle riserve valutarie.
In alcuni casi inoltre la banca centrale ha il privilegio della emissione dei biglietti di banca. L’espletamento di tali attività consente alla banca centrale di garantire il valore della moneta e l’equilibrio del mercato monetario, di quello finanziario e del tasso di cambio: le tre funzioni elencate corrispondono infatti ai diversi canali attraverso i quali si crea la «base monetaria» e quindi la liquidità del sistema.
 
3. Il FME come consorzio per l’emissione di una attività di riserva accettata dal mercato internazionale.
L’istituzione del FME nasce dall’esigenza di disporre di una «banca» che emetta lo «scudo». Tale compito non può, evidentemente, essere assunto da nessun’altra istituzione finanziaria (banca centrale nazionale o banca commerciale).
Le diverse emissioni in «scudi» od unità di conto effettuate da banche commerciali, Stati, enti locali, ecc. non hanno potuto avere un grande sviluppo perché il mercato «sente» che manca una istituzione che ne regoli la domanda e l’offerta nel tempo, garantendo così la «liquidità» dello scudo, sia pure ad un certo prezzo (tasso di sconto).
La domanda di «scudi» è potenzialmente enorme, sul mercato internazionale, che non accetta più il dollaro come unico strumento di riserva internazionale, come dimostra la corsa all’oro ed ai beni reali (metalli, derrate, ecc.).
Il FME può quindi essere pensato come il «consorzio» delle banche centrali della Comunità europea per l’emissione sul mercato internazionale di un’attività finanziaria utilizzata come moneta di riserva.
Il FME diviene così la «nona» banca centrale della Comunità, responsabile dello «scudo», così come le altre banche centrali sono responsabili del marco, del franco francese, della lira italiana e così via.
 
4. Il mercato degli «scudi».
Se il FME garantisce il funzionamento del mercato degli scudi — cioè esiste un «prezzo» al quale è possibile comprare o vendere scudi — gli operatori bisognosi di liquidità internazionale (banche centrali dei vari paesi, imprese multinazionali, ecc.) saranno spinti ad acquistare attività finanziarie espresse in scudi.
L’offerta di scudi può essere attuata con emissioni di titoli da parte di: istituzioni della Comunità europea (CEE, CECA, Euratom, BEI); Stati nazionali; enti locali; imprese.
Tali operazioni possono essere effettuate direttamente o tramite una banca (nei casi in cui sia richiesta la garanzia).
Tali attività finanziarie saranno però considerate valide come strumenti di riserva solo se il FME si porrà come «acquirente di ultima istanza», disposto cioè a scontare tali attività ad un certo tasso, mettendo a disposizione del creditore il netto ricavo in «scudi» del FME, convertibili a richiesta in altre attività di riserva (dollari e DSP).
 
5. Le funzioni del FME.
Le funzioni del FME possono essere così individuate: banca emittente di un’attività di riserva internazionale; banca della Comunità; embrionale banca delle banche centrali europee.
Le ultime due funzioni sono strettamente collegate alla prima, in quanto tendono a far fruire la Comunità e gli Stati membri del «diritto di signoraggio» acquisito sul mercato internazionale attraverso l’emissione degli «scudi».
 
6. Lo «scudo» ed il paniere.
Un dollaro è un « dollaro»: dopo la dichiarazione di inconvertibilità questa è la sola definizione possibile della moneta americana. Lo «scudo» invece può essere definito come un paniere di monete ed i pesi delle singole valute comunitarie possono essere variati (sia pure secondo una complessa procedura): ne discende che il rapporto scudo/moneta nazionale comunitaria può variare.
Se il tasso di cambio tra la moneta comunitaria e lo scudo viene fissato in modo irrevocabile, lo «scudo» può essere definito solo come uno «scudo»: se lo scudo è definibile in termini di monete del paniere, e queste sono definite in termini di «scudo», esso è definibile in termini di «scudo».
Se una moneta del paniere perde progressivamente valore — in particolare se viene variata la parità centrale — lo «scudo» si indebolisce, però tale impatto negativo è attutito dalla diminuzione del peso nel paniere che la svalutazione comporta.
L’offerta di «scudi» sul mercato internazionale ha successo solo se lo «scudo» garantisce minori oscillazioni di valore rispetto al dollaro: se questo avviene anche il dollaro è costretto ad avere un andamento più stabile, pena la progressiva perdita del diritto di signoraggio.
In una prima fase, dato il deterioramento subito dal dollaro, il mercato sarà disposto ad accettare anche «scudi» con monete deboli nel paniere, purché il FME garantisca almeno una certa stabilità.
 
7. Il FME e la variazione delle parità centrali.
Solo se il cambiamento delle parità è demandato al FME, che vi ricorre tenendo conto non solo delle spinte nazionali alla svalutazione ma anche dell’interesse dei detentori di «scudi» verso i quali è «garante», è possibile dare allo scudo un ruolo di riserva internazionale.
La contropartita che il FME può offrire agli Stati in cambio della rinuncia a fissare in modo autonomo la parità centrale della propria moneta con lo scudo è il beneficio — in quota parte — del «diritto di signoraggio» internazionale conquistato con lo scudo.
 
8. Il FME come «banca» della Comunità.
Il primo beneficio che i paesi della Comunità possono ottenere dallo «scudo» come attività di riserva internazionale è quello di essere sollevati dalla necessità di coprire i prestiti emessi dalle istituzioni comunitarie, pur beneficiando dell’attività di quest’ultime: le emissioni BEI, CECA, Euratom, CEE espresse in scudi e smobilizzabili presso il FME troverebbero un collocamento privilegiato.
I prestiti emessi da queste istituzioni trovano la loro garanzia come «solvibilità» nelle fonti di rimborso: oculata politica di prestiti ad imprese ed enti che debbono rimborsare i finanziamenti con una quota della produzione così realizzata o con parte delle imposte incassate, avendo fornito infrastrutture e servizi di interesse collettivo (una quota del costo può essere sostenuta dal bilancio comunitario qualora ritenuto di interesse generale, come nel caso del cosiddetto sportello Ortoli, dei prestiti CECA, dei problemi energetici e così via). L’attivazione di nuove Agenzie della Comunità, che affianchino l’Euratom e la CECA nel settore degli approvvigionamenti petroliferi, non troverebbero così ostacoli finanziari.
 
9. Il finanziamento dello sviluppo del Terzo mondo.
Gli interventi a favore dei paesi associati con la Convenzione di Lomé potrebbero essere finanziati senza difficoltà attraverso apposite emissioni ed il Fondo europeo di sviluppo potrebbe diventare uno strumento essenziale per il riciclaggio delle disponibilità dei paesi petroliferi: la Comunità dovrebbe indirizzare gli interventi verso i settori produttivi e gli interventi infrastrutturali capaci di aumentare il reddito dei paesi associati, consentendo così a questi ultimi di ripagare — a suo tempo — i prestiti ricevuti.
Il Fondo europeo di sviluppo, in collaborazione con la BEI, potrebbe ampliare gli interventi anche in paesi non associati ma in rapporto con la Comunità (America Latina, ecc.).
 
10. Il FME come banca delle banche centrali europee.
Il FME può svolgere una funzione embrionale di banca delle banche centrali europee soprattutto consolidando i meccanismi già previsti nel quadro dello SME.
L’emissione di scudi contro il deposito di dollari e DSP non accresce le riserve delle banche centrali comunitarie ma il consolidamento del sostegno a brevissimo ed a breve termine in un secondo conto in «scudi» liberamente utilizzabili rafforzerebbe la capacità di intervento sul mercato dei cambi delle banche centrali.
La possibilità di intervento, dello stesso SME, sulle valute nazionali con le disponibilità derivanti dal previsto deposito di monete nazionali agirebbe pure in tale direzione, con effetti positivi per la stabilità dei mercati valutari.
 
11. Lo «scudo» ed i risparmiatori europei.
I risparmiatori europei dovrebbero poter comprare «scudi» nell’ambito del mercato comunitario e non essere costretti a far investimenti su mercati esterni.
Emissioni in «scudi» sui mercati nazionali, liberamente trasferibili nell’ambito comunitario potrebbero essere attivate, anche al fine di dare una esecuzione ed una disciplina alle norme previste dagli articoli 67 e 68 del Trattato di Roma, sui movimenti di capitale. Parimenti dovrebbe essere facilitato e disciplinato il ricorso delle imprese e degli enti locali operanti nella Comunità ad emissioni in «scudi» liberamente trasferibili nella Comunità.
 
Ipotesi sulla struttura del Fondo monetario europeo
 
Il FME dovrebbe ispirarsi a quei sistemi di governo della moneta che sono maggiormente caratterizzati in senso federale. La struttura del FME dovrebbe ricalcare quella del «Federal reserve system» e della «Bundesbank», attivando però solo i meccanismi sufficienti a garantire la creazione di un mercato dello «scudo».
In particolare il FME dovrebbe articolarsi — da un punto di vista istituzionale — in modo analogo a quanto previsto per la Bundesbank (che come è noto deriva dalla progressiva concentrazione di funzioni in un primo tempo svolte dalle Landeszentralbanken, che peraltro continuano a svolgere tuttora compiti rilevanti) mentre dal punto di vista operativo dovrebbe richiamarsi al sistema americano.
 
1. Status giuridico.
Il FME dovrebbe essere una istituzione con personalità giuridica propria (come la BEI, la Agenzia dell’Euratom, ecc.) con proprio statuto ed organi autonomi.
 
2. Capitale del FME.
Il FME dovrebbe essere dotato di un proprio fondo capitale, versato dalle Banche centrali della Comunità. Il capitale potrebbe essere versato totalmente o parzialmente in oro. Può essere previsto che non tutte le Banche centrali aderiscano immediatamente, con riserva di ammetterle in tempi successivi.
In sintesi la Comunità dà la «licenza» e le Banche centrali versano il capitale del «consorzio».
 
3. Organi.
Il FME dovrebbe essere dotato di tre livelli decisionali:
— Assemblea dei «sottoscrittori». Si riunisce una o più volte l’anno per: approvare i rendiconti, proporre le nomine di sua competenza per il Consiglio di amministrazione, approvare la nomina dei Direttori. È composta di rappresentanti delle Banche centrali.
— Consiglio di amministrazione. Composto di tre categorie di membri: a) Presidente, Vice-presidente, membri (numero limitato, 2 o 3); b) di un certo numero di rappresentanti della Commissione della CEE; c) rappresentante per ogni Banca centrale (confronta Consiglio bancario centrale della Bundesbank).
Il Consiglio sarebbe nominato con atto del Consiglio dei ministri della Comunità su proposta: per i membri sub a) dell’Assemblea dei «sottoscrittori», per i membri sub c) delle singole Banche centrali, per i membri sub b) della Commissione della CEE.
Il Consiglio si riunisce periodicamente (ogni mese), delibera su: sostegno a brevissimo ed a breve termine, cambiamenti delle parità centrali, linea di intervento del FME. Il Consiglio dovrebbe proporre all’Assemblea la nomina dei Direttori.
— Direttori. Sono responsabili della gestione corrente del Fondo ed in particolare degli interventi sul mercato dei cambi; può essere indicato un direttore principale.
 
4. Lo Scudo.
La definizione del «paniere» deve essere effettuata con Regolamento del Consiglio dei ministri della Comunità — secondo le procedure già previste dallo SME — per una fase transitoria.
La variazione delle parità centrali spetta — nel periodo transitorio — al Consiglio di amministrazione ed è resa esecutiva con «atto» del Consiglio dei ministri della Comunità.
Può essere previsto un lungo periodo transitorio (7-10 anni) — il cui termine può essere anticipato con deliberazione unanime del Consiglio dei ministri della Comunità — al termine del quale le parità diventano fisse.
 
5. Rapporti con il Parlamento europeo.
L’atto istitutivo dovrebbe disporre che la Relazione annuale del FME sia trasmessa al Parlamento europeo.
La competente commissione del PE dovrebbe essere autorizzata ad indire audizioni con il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione del FME.
 
6. Comitato per le emissioni in «scudi».
Le emissioni in «scudi» delle istituzioni comunitarie e degli Stati nazionali dovrebbero essere sottoposte all’autorizzazione di apposito Comitato. Il Comitato sarebbe composto di rappresentanti del FME e delle Banche centrali. Al Comitato dovrebbero essere sottoposte anche le richieste di emissione avanzate da imprese ed enti locali o istituzioni creditizie che chiedono la libera circolazione nell’ambito della Comunità dei relativi titoli espressi in scudi. Il Comitato dovrebbe inoltre dare pareri al Consiglio d’Amministrazione sulle operazioni di acquisto e vendita di obbligazioni in «scudi» — emesse dalla Comunità, dalle Agenzie, dagli Stati membri — da parte del FME.
 
7. Regime fiscale.
Le operazioni del FME dovrebbero essere esenti da imposte sia comunitarie che nazionali.
L’utile sarebbe devoluto in misura simbolica alle Banche centrali, il residuo a riserva ordinaria, a riserva straordinaria, alla Comunità secondo le delibere dell’assemblea dei «sottoscrittori». Le emissioni in «scudi» della Comunità, delle Agenzie, degli Stati membri sono esenti da imposte, le altre emissioni che richiedono il beneficio della libera circolazione potrebbero essere assoggettate ad imposta «comunitaria».
 
8. Rapporti con la Comunità europea.
La gestione finanziaria della Comunità, data anche la limitatezza della dimensione globale (attualmente le entrate della CEE sono meno dell’1% del prodotto lordo comunitario e dovrebbero salire — secondo il Rapporto Mac Dougall — al 2,5% nella fase pre-federale) non pone problemi di finanziamento di deficit di parte corrente.
Il FME potrebbe tuttavia svolgere, nei confronti della Comunità, due funzioni tipiche della Banca centrale: Tesoreria delle istituzioni comunitarie (ovviamente avvalendosi delle Banche centrali nazionali — con le quali stipulerebbe appositi accordi — per l’esecuzione degli incassi e di pagamenti); sottoscrizione, come già accennato, di titoli emessi dalla Comunità e dalle Agenzie.
Tali funzioni potrebbero essere anche svolte, sia pure in forma ancor più limitata, per le altre istituzioni europee (Consiglio d’Europa, UEO, Consiglio Nordico, ecc.).
 
9. Rapporti con gli Stati membri.
Il FME potrebbe assistere gli Stati della Comunità che volessero procedere ad emissioni in «scudi» — ovviamente autorizzate dall’apposito Comitato — sottoscrivendo, in determinati casi, i titoli stessi: tale operazione sarebbe sostitutiva dell’attuale «sostegno a medio termine».
La possibilità per gli Stati membri di ricorrere ad emissioni in scudi, ed all’eventuale sottoscrizione da parte del FME, renderebbe più autonome le singole Banche centrali nazionali nella decisione di finanziare — in valuta nazionale — i rispettivi Stati, indebolendo così le pressioni inflazionistiche.
 
10. Rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali e con le Banche centrali.
Il FME dovrebbe essere abilitato ad operare con le istituzioni finanziarie internazionali, tipo il FMI, qualora queste ultime volessero attuare operazioni espresse in scudi.
Il Fondo potrebbe inoltre attivare operazioni di deposito e stipulare accordi «swaps» anche con Banche centrali non comunitarie, qualora queste volessero assicurarsi disponibilità in scudi; in particolare tali operazioni potrebbero essere attuate con le Banche centrali di paesi in qualche modo «aderenti» allo SME come l’Austria, la Norvegia, ecc., oppure con istituzioni dei paesi petroliferi.

 

 

 

 

 

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