LE FEDERALISTE

revue de politique

 

XI année, 1969, Numéro 3-4, Page 204

 

 

UNA ELEZIONE PER L’EUROPA
Esposizione del significato e dei problemi del disegno di legge di iniziativa popolare per l’elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo, a cura della Commissione Italiana del Movimento Federalista Europeo
  

 

CAPITOLO IV
RIPERCUSSIONI EUROPEE
DELL’INIZIATIVA ITALIANA
 
  
ALLEGATO 4
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO ALLA CAMERA BELGA
DA NOTHOMB E CHABERT
 
 
Articolo 1
Il Parlamento belga procederà ad una consultazione elettorale a suffragio universale diretto per designare fra i suoi membri, conformemente all’art. 138 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i rappresentanti belgi al Parlamento europeo.
 
Articolo 2
La prima elezione avrà luogo lo stesso giorno in cui si terranno le elezioni amministrative, cioè la seconda domenica di ottobre 1970.
 
Articolo 3
L’elezione sarà effettuata col sistema proporzionale sulla base di una circoscrizione unica nazionale.
Articolo 4
Sono elettori dei rappresentanti al Parlamento europeo gli elettori delle elezioni amministrative.
 
Articolo 5
Sono eleggibili come rappresentanti al Parlamento europeo i membri del Parlamento belga in carica al momento dell’elezione.
Articolo 6
I rappresentanti eletti devono appartenere per metà al Senato e per metà alla Camera dei deputati.
 
Articolo 7
Ciascuna delle due Camere proclamerà eletti i candidati che nella consultazione popolare avranno conseguito, nella rispettiva lista, i suffragi richiesti secondo il sistema elettorale che sarà adottato.
 
Articolo 8
Il ministro dell’interno è incaricato dell’applicazione della presente legge.
 
 
MOTIVAZIONE
 
E’ indispensabile dare un nuovo impulso politico alla costruzione europea, al di là della realizzazione del mercato comune e dei negoziati tra i governi sull’ampliamento delle Comunità.
In attesa di vere elezioni europee a suffragio universale diretto, base democratica di un vero Stato federale, giova fin d’ora conferire ai membri del Parlamento europeo un’autorità supplementare, facendo partecipare tutto il corpo elettorale alla loro designazione.
Nel corrente mese di giugno 1969, in Italia è stato presentato un disegno di legge di iniziativa popolare, appoggiato da 50.000 firme, sotto il patronato del Movimento europeo e del Movimento federalista europeo.
La Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo ha approvato di organizzare la designazione a suffragio universale dei delegati lussemburghesi al Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo ha preso anche posizione in tal senso.
Il presente disegno di legge riprende nelle grandi linee la proposta italiana, in vista di una prima consultazione popolare che potrebbe aver luogo in concomitanza con le elezioni amministrative del 1970.
Questa data s’impone per motivi tecnici, poiché è da escludersi che si possa organizzare una consultazione specifica per la designazione dei delegati belgi al Parlamento europeo. Essa riveste un significato del tutto particolare in quanto il Parlamento belga nel corrente mese di giugno 1969, ha autorizzato per la prima volta l’esercizio del diritto di voto a 18 anni per le elezioni amministrative del 1970.
Sarebbe una felice coincidenza se il Belgio, chiamando per la prima volta alle urne una generazione di giovani elettori, proponesse loro una partecipazione non solo alla democrazia locale, ma anche ad una scelta europea, che essi sarebbero i primi a poter realizzare.
Il presente disegno di legge dovrà essere corredato di numerose disposizioni tecniche, per precisare la data delle ulteriori consultazioni, per dare ai cittadini degli altri cinque paesi della CEE residenti in Belgio la possibilità di parteciparvi.
L’esame e la discussione del presente disegno di legge da parte del Parlamento belga costituirà già di per sé una manifestazione della nostra volontà di costruire l’Europa politica.

 

 

 

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